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Responsabilità  degli hosting: il caching è neutrale

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L’hosting provider è un servizio di rete che permette a delle pagine web di essere allocate su un server, in modo tale che risulti accessibile ai suoi utenti dalla rete internet. L’hosting non è da intendersi come un mero prestatore di servizi di ospitalità  di dati, in quanto svolge anche un ruolo che si può definire “attivo“.

Per questa ragione, in presenza di determinate condizioni, si può ritenere l’hosting provider responsabile nel caso in cui non provveda all’immediata rimozione dei contenuti illeciti (come quelli che violano il copyright) e se continua a pubblicarli. Per quanto riguarda il caso del c.d. caching (cioè la memorizzazione temporanea delle informazioni atta a rendere più efficace l’inoltro ai destinatari), invece, la responsabilità  del prestatore di servizi incorre solo se non rimuove i contenuti illeciti su richiesta di un’autorità  amministrativa o giurisdizionale. Questi appena citati, sono i principi enunciati da due sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, cioè la n. 7708 e la n. 7709 (qui sotto allegate), pubblicate il 19 marzo 2019 dalla prima sezione civile.

Reti Televisive Italiane contro Yahoo Italia

I principi enunciati sono stati espressi dai giudici di legittimità  nel corso della vicenda che ha visto RTI (Reti Televisive Italiane S.p.a.), società  del gruppo Mediaset, contro il motore di ricerca Yahoo Italia s.r.l.. RTI ha accusato Yahoo di aver diffuso, sul proprio portale di riproduzione video, alcuni filmati estrapolati da una varietà  di programmi televisivi di proprietà  di RTI.

Il portale di riproduzione video di Yahoo Italia s.r.l. consente un servizio di pubblica fruizione di video: ogni utente ha la possibilità  di caricare contenuti video, di visionarli e di commentarli. Considerato quindi siano i singoli utenti a scegliere autonomamente di caricare ciò che ritengono opportuno sul portale, secondo la Corte d’Appello di Milano, la società  Yahoo assume il ruolo di semplice hosting provider, cioè un mero prestatore di servizi di ospitalità  di dati.

Di conseguenza, secondo i giudici di merito, Yahoo non sarebbe responsabile degli illeciti commessi dagli utenti, mentre, in Cassazione, secondo RTI, la società  sarebbe responsabile in quanto avrebbe potuto, in ogni momento, conoscere, controllare, modificare e addirittura i video.

La responsabilità  dell’hosting provider

La Corte è arrivata alla conclusione che la società  che offre un servizio di hosting provider attivo “va incontro a responsabilità  il prestatore dei servizi che non abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti o che abbia continuato a pubblicarli”, nel caso in cui si verifichino in maniera congiunta le seguenti condizioni:

  • sia a conoscenza dell’illecito compiuto dagli utenti, dopo per averne avuto notizia formale e legale dal titolare del diritto leso;
  • l’illecito sia ragionevolmente constatabile, e la società  non lo abbia riscontrato rapidamente: ciò mette in discussione anche il grado di diligenza dell’operatore professionale della rete in un determinato momento storico;
  • non si sia attivato utilmente per la modifica o la rimozione del contenuto.

Reti Televisive Italiane contro Yahoo! Search

RTI ha anche contestato a Yahoo!Search la veicolazione e l’abusiva diffusione dei filmati segnalati. I giudici hanno ritenuto in questo caso di volersi esprimere in maniera distinta: Yahoo!Search avrebbe un ruolo diverso da quello svolto da Yahoo Italia video, in quanto riconducibile alla mera attività  di caching regolata dall’art. 15 del d.lgs. n. 70/2003, che ricalca l’art. 13 della direttiva 2000/31/CE.

La responsabilità  del caching

La Cassazione ha ritenuto che “al prestatore del servizio che fornisca una mera attività  neutrale di caching, la legge non richieda che, solo perchà© reso edotto di specifici contenuti illeciti con una diffida extragiudiziale o perchà© proponga una domanda giudiziale al riguardo, spontaneamente li rimuova”.

Nel caso di Reti Televisive Italiane contro Yahoo! Search, quindi, il c.d. caching non sarebbe responsabile. Lo sarebbe stato nel caso in cui non avesse provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli stato intimato da un’autorità  amministrativa o giurisdizionale.

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