Il referendum abrogativo del 2025 propone la modifica dell’articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Attualmente, questa norma esclude la responsabilità solidale del committente per i danni derivanti da rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Il quesito referendario mira a eliminare questa esclusione, estendendo la responsabilità del committente anche ai danni causati da tali rischi specifici.(Wikipedia)
⚖️ Contesto normativo
L’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, in caso di appalto, il committente è responsabile in solido con l’appaltatore e il subappaltatore per gli infortuni sul lavoro, salvo che i danni siano conseguenza di rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In tali casi, la responsabilità ricade esclusivamente sull’appaltatore o subappaltatore.
✅ Ragioni del “Sì”
- Maggiore tutela per i lavoratori: Estendere la responsabilità al committente anche per i rischi specifici delle imprese appaltatrici potrebbe incentivare una maggiore attenzione alla sicurezza lungo tutta la filiera produttiva.
- Prevenzione degli infortuni: Coinvolgere il committente nella responsabilità potrebbe promuovere una più efficace gestione dei rischi e una migliore selezione degli appaltatori.
❌ Ragioni del “No”
- Onere eccessivo per i committenti: Attribuire responsabilità anche per rischi specifici delle imprese appaltatrici potrebbe scoraggiare l’esternalizzazione di attività e aumentare i costi per i committenti.
- Complicazioni contrattuali: La modifica potrebbe rendere più complesse le relazioni contrattuali tra committenti e appaltatori, con possibili ricadute negative sull’efficienza operativa.
️ Significato dell’astensione
Nel contesto dei referendum abrogativi, l’astensione può essere una scelta politica consapevole. Non partecipare al voto può esprimere fiducia nella legislazione esistente o disaccordo con l’uso del referendum per modificare determinate norme.
Cosa cambierebbe
- In caso di vittoria del “Sì”: Il committente sarebbe responsabile in solido con l’appaltatore e il subappaltatore per tutti gli infortuni sul lavoro, compresi quelli derivanti da rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- In caso di vittoria del “No” o mancato raggiungimento del quorum: La normativa attuale rimarrebbe in vigore, mantenendo l’esclusione della responsabilità del committente per i rischi specifici delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
️ Informazioni sul voto
- Date: Domenica 8 giugno (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 9 giugno (dalle 7:00 alle 15:00).
- Quorum: Perché il referendum sia valido, è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo ufficiale del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e la documentazione disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.