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Obbligo di domicilio digitale entro il 6 luglio: cosa bisogna sapere

Ci sono delle novità per quello che riguarda l’obbligo di comunicare una PEC ufficialmente nei database ministeriali: come già ribadito in passato c’era l’obbligo per le partite Iva e per imprese in genere di comunicare la propria PEC, in modo da fornirne il domicilio digitale, per l’appunto. Questo aspetto è molto dibattuto, e per come abbiamo capito è stata fatta anche qualche interpretazione non proprio esatta di quanto cercheremo di spiegare adesso.

Attenzione: questo articolo è puramente divulgativo e non intende sostituire il parere di un consulente esperto in materia.

Che cos’è l’INAD (INdice NAzionale Domicili Digitali)

Andiamo per ordine e partiamo dall’inizio. È statod a poco avviato un importante progetto chiamato Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), risultato di una collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, responsabile della realizzazione della piattaforma. A cosa serva la piattaforma è subito detto: consente ai cittadini di registrare il loro domicilio digitale su INAD, il che può essere tipicamente un indirizzo PEC.

Come registrare il dominio digitale

Il domicilio digitale è il luogo in cui i cittadini possono ricevere tutte le comunicazioni ufficiali provenienti dalla Pubblica Amministrazione. La procedura per registrare il proprio domicilio digitale è piuttosto semplice: basta visitare il sito https://domiciliodigitale.gov.it, accedere mediante SPID, CIE o CNS, e inserire il proprio recapito PEC.

Questo progetto è un passo fondamentale nella digitalizzazione del rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione: permetterà ai cittadini di registrare il loro domicilio digitale, si semplifica la ricezione di comunicazioni ufficiali, riducendo la necessità di invii cartacei.

L’Indice Nazionale dei Domicili Digitali rappresenta un’importante innovazione nel settore della comunicazione e dell’interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Offre una soluzione moderna ed efficiente per garantire che i cittadini ricevano subito, e in modo sicuro / certificato tutte le comunicazioni ufficiali alle quali hanno diritto. La sicurezza viene garantita dai protocolli più moderni di crittografia, mentre fare la pena ricordare che la certificazione garantisce che il ricevente sia sicuro dell’identità del mittente, e sia consapevole che è una comunicazione seria, in sostanza.

Cosa cambia a partire dal 6 luglio 2023

Abbiamo accennato che partire dal 6 giugno 2023 gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei revisori legali saranno resi disponibili anche sul sito INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali). Questi indirizzi PEC saranno utilizzati per le comunicazioni legali con la pubblica amministrazione. La questione sembra riguardare essenzialmente, per quello che abbiamo trovato online, la figura dei revisori legali, che sono i soggetti incaricati di accertare la situazione economica e/o patrimoniale delle imprese.

Entro il 6 luglio 2023 si dovrà comunicare la PEC sul sito INAD la propria PEC, e  si legge infatti nel sito ufficiale che se i revisori legali volessero scegliere un domicilio digitale diverso su INAD rispetto a quello comunicato al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e trasmesso a INI-PEC, potranno modificarlo entro il 6 luglio 2023 accedendo al sito https://domiciliodigitale.gov.it.

A partire dal 6 luglio 2023 – e qui si arriva al punto – tutti i domicili eletti o eventualmente modificati saranno pubblicati su INAD e consultabili dal pubblico (ecco il perchè della scadenza).

I revisori legali presenti su INI-PEC avranno anche la possibilità di modificare il proprio domicilio su INAD dopo il 6 luglio, utilizzando le funzioni disponibili sul sito https://domiciliodigitale.gov.it. La comunicazione è in questo caso obbligatoria, e la sua eventuale inosservanza fa riferimento a quanto riportato nell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.

Obbligo PEC per privati cittadini

E per chi non ha partita IVA? In questo caso parliamo d’altro, ci sembra di capire, per cui dovrebbero in teoria valere le considerazioni che abbiamo fatto sulla PEC per i cittadini: non è obbligatoria, ma resta consigliabile farne uso lo stesso, anche in vista di come stanno evolvendo le cose nel panorama tecnologico.

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