In questa guida presento un po’ di casi concreti di siti che debbano adeguarsi alla normativa sui cookie imposta dal Garante per la privacy, molto discussa in questi giorni.
L’adeguamento è obbligatorio a prescindere dal tipo e dalla finalità del sito, per cui la cosa interessa tutti i webmaster e gli editori web. Le argomentazioni e gli esempi si basano sulla mia esperienza diretta nel settore, e sono presentate in totale buonafede. In caso di imprecisioni o rilevati successivamente, l’articolo presente e quello pubblicato sul mio blog qui riferito, verrà corretto e/o rettificato.
Siti che utilizzano Google Analytics e/o Piwik
Poniamo in prima istanza, per semplicità , di avere un blog che non utilizzi nè Google Analytics nè altri sistemi di tracciamento delle visite: in effetti, non tutti i siti hanno bisogno di inserire lo script di Google Analytics, specialmente nel caso di blog aggiornati saltuariamente.
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In questi casi sembra sufficente inserire un’informativa estesa, un link nel sito alla cookie policy, senza necessità di un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l’utente può accedere al sito), integrata da un’informativa “estesa”, alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall’utente. Quando scritto per Google Analytics vale anche per altri sistemi di monitoraggio delle visite, come ad esempio Piwik.
Si ricorda che, inoltre, quelli di Analytics non sarebbero cookie tecnici (infatti non servono a far funzionare il sito di per sè, ma per tracciarne le visite) ma lo diventano – e lo conferma il Garante in una precisazione successiva – “se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito“.
Ovvero (fonte):
Blog che sfruttano widget social / share social / pulsanti “condividi”
Se il blog utilizza, come plausibilmente accade su qualsiasi sito moderno, i pulsanti di share di Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin e cosଠvia,il Garante afferma che, trattandosi di cookie di terze parti, bisogna linkare le privacy policy (o meglio le cookie policy) di ognuno dei servizi utilizzati, facendo presente in una pagina apposita (informativa estesa) che sono cookie di terze parti.
In altri termini scrivere in un banner “in primo piano” (quindi una finestra modale, plausibilmente):
“che il sito consente anche l’invio di cookie “terze parti” (laddove ciò ovviamente accada);”
Esempio di informativa breve (da non inserire in copia-incolla senza opportune verifiche):
Questo sito utilizza cookie di terze parti al fine di abilitare attività di condivisione sui social network.
Esempio di informativa estesa (da non inserire in copia-incolla senza opportune verifiche):
I cookie di terze parti sono qui indispensabili per consentire agli utenti di condividere i contenuti del sito su Linkedin, Facebook, Twitter e Google Plus. L’utente che volesse saperne di più può leggere le pagine relative alla gestione dei cookie di questi servizi: Linkedin, Google, Facebook, Twitter.
Se il blog utilizza poi network pubblicitari di terze parti come Google Adsense, TradeDoubler e cosଠvia (annunci contestuali, cioè generati anche grazie alla lettura dei cookie dell’utente per mostrare ads pertinenti al massimo), si può pensare di scrivere un’informativa estesa di questo tipo (da non inserire in copia-incolla senza opportune verifiche):
I cookie di terze parti dei network pubblicitari di TradeDoubler, Google Adsense e TradeTracker potrebbero sfruttare cookie di profilazione: si rimanda alle relative condizioni d’uso – linkate per ognuno – per maggiori dettagli.
Per ulteriori informazioni si legga il post sulla normativa dei cookie che ho pubblicato sul mio blog, con annessi link ufficiali di spiegazione.
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